Conversione in Legge del Decreto Legge n. 135/2018 “Semplificazioni”

14 Febbraio 2019

Il 12 febbraio 2019, è stata pubblicata in GU la Legge di conversione del Decreto Legge “Semplificazioni” che ha confermato le disposizioni del D.L. concernenti l’abolizione del SISTRI, l’abrogazione dell’obbligo della tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica e l’istituzione di una Sezione Speciale nel Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.

Le disposizioni introdotte in sede di conversione di maggiore interesse per le imprese concernono:
• la nullità delle clausole contrattuali che prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, ad esclusione dei casi in cui tutte le parti del contratto siano PMI;
• le modifiche alla disciplina relativa all’obbligo di richiesta del certificato di agibilità da parte delle imprese dello spettacolo. In particolare per le imprese dello spettacolo viene circoscritto il divieto di far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento ai soli lavoratori autonomi dello spettacolo, (compresi quelli con rapporti di collaborazione), appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs. C.P.S. 708, nel caso in cui tali imprese non siano in possesso del certificato di agibilità
• alcune misure di deburocratizzazione per le imprese, fra le quali l’introduzione di modalità semplificate per la redazione dell’atto di scioglimento o messa in liquidazione per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all’art. 2463-bis del codice civile;
• l’etichettatura dei prodotti alimentari: si prevede che il MIPAAFT, con uno specifico Decreto, definisca i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza degli alimenti è obbligatoria e individui le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito il medesimo obbligo. In ogni caso, si stabilisce che l’indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria
quando sussistano le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018 (in estrema sintesi, quando l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento).

In merito a quest’ultima disposizione, è bene chiarire che, allo stato, l’obbligo di indicazione del luogo di provenienza non riguarda i pubblici esercizi che effettuano somministrazione, i quali, in virtù dell’art. 19 comma 9 del D.Lgs n. 231/17, sono tenuti solo ad indicare la presenza degli allergeni indicati nell’Allegato II del Reg. 1169/2011 (l’obbligo di cui sopra è invece destinato ai soggetti tenuti all’obbligo di etichettatura degli alimenti, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Reg. 1169/2011, tra i quali non rientrerebbero i
pubblici esercizi).

Ad ogni modo occorre dar conto del fatto che esiste un movimento di opinione – al quale la stampa sta dando ampio risalto – che vorrebbe estendere la platea dei soggetti ai quali dovrebbe applicarsi l’obbligo di indicazione del luogo di provenienza degli alimenti, includendovi anche i pubblici esercizi.

link correlati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (12-02-2019)

in allegato a questo articolo: Dossier disamina sulle norme di maggiore interesse per la categoria rappresentata

14-02-2019

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